Art. 11.

      1. Chiunque intraprende o prosegue o svolge l'esercizio di una attività di prostituzione senza la certificazione sanitaria di

 

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cui all'articolo 21 è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro, salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale.